ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

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CIRCOLARE 2/2017

Il Decreto Legge 193/2016, convertito con legge 225 del 01/12/2016, ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (persone fisiche, professionisti, società ed enti) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte dei pubblici uffici in ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 03/01/2000 ed il 31/12/2016 (inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi).

Benefici della sanatoria

I benefici della sanatoria consistono nello stralcio di sanzioni e interessi di mora, mentre restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, gli aggi di riscossione sulle somme da versare e i costi di notifica delle cartelle di pagamento.

Soggetti beneficiari

  • Debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 03/01/2000 ed il 31/12/2016
  • Debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 01/10/2016 al 31/12/2016
  • Debitori decaduti dalla rateazione prima del 01/10/2016
  • Sono esclusi i debitori che hanno concluso il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il 31/12/2016

 

I debiti interessati

Sono ricompresi nella rottamazione i carichi riguardanti le imposte (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, addizionali regionali e comunali), i contributi INPS, i premi INAIL, nonché i contributi previdenziali riscossi dalle Casse professionali o di altra natura, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia.

Per quanto riguarda le addizionali comunali e regionali, la definizione agevolata è subordinata all’approvazione di apposito regolamento dell’ente locale.

Per le violazioni del codice della strada – Multe – l’abbattimento dovrebbe riguardare solo gli interessi di mora.

Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

  • Risorse comunitarie, come dazi e accise
  • L’iva all’importazione
  • Le somme percepite per aiuti di Stato
  • I crediti da condanna della Corte dei Conti
  • Le sanzioni pecuniarie di natura penale

 

La procedura

Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve, entro il 31/03/2017, presentare ad Equitalia l’istanza di adesione, indicando il numero di rate, massimo cinque, con cui si intende effettuare il pagamento.

La dichiarazione dovrà essere presentata dal contribuente in alternativa:

– presso gli sportelli dell’Agente della riscossione

– tramite invio alla casella Pec della Direzione regionale di Equitalia Servizi di riscossione

 

Scadenze e modalità di definizione

  • Dal 07/11/2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DAI
  • Entro il 31/05/2017 l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza
  • Entro il 15/12/2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito
  • Entro Settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale

 

 

Scadenze e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rata comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

A seguito della presentazione della domanda di adesione, il nuovo Ente-Agenzia delle Entrate Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviata.

Se il contribuente aveva già in corso una rateazione, nel ricalcolo si terrà conto di quanto già versato.

E’ possibile definire anche solamente uno o più carichi relativi ad una singola cartella di pagamento specificando quale/i mediante indicazione del numero di ruolo.

Nel modulo di adesione si deve dichiarare la presenza o meno di un contenzioso pendente che interessa le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizio in corso, infatti, è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi.

E’ esclusa ogni forma di compensazione.

Calcolo delle rate

La scelta delle scadenze delle singole rate eventualmente richieste dal contribuente segue precise indicazioni normative; fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, il pagamento dell’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, deve essere effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di:

– tre rate nel 2017 (luglio, settembre e novembre)

– di due rate nel 2018 (aprile e settembre)

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e per valutare la convenienza o meno a proporre istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli.

 

Roma, 10 gennaio 2017

Studio Associato Palandri

 

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