DIRITTO BANCARIO: CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO E ONERE DELLA PROVA – Ordinanza 13.10.2022 Trib. Pistoia esecuzione n.r.g. 44/2022

Importante successo dell’avv. Federico Viola dello Studio Coen Palandri, coadiuvato nella difesa dall’avv. Antonino Romeo, innanzi la Sezione Immobiliare del Tribunale di Pistoia.
Il Giudice dell’opposizione ha sospeso l’esecuzione e accolto l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della società di recupero crediti (…), per avere la creditrice procedente del pignoramento immobiliare omesso correttamente di dimostrare di essere divenuta cessionaria del credito di mutuo fondiario azionato con l’atto di pignoramento, a fronte di una specifica contestazione della parte opponente svolta con l’introduzione di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Nel caso concreto il pignoramento è stato proposto da una società che ha acquisito la titolarità del credito in virtù di un contratto di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. ed avente ad oggetto un portafoglio di crediti e connessi rapporti giuridici, derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica.
Secondo il Tribunale di Pistoia, che ha accolto le eccezioni degli opponenti, a tenore della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24798/2020; Cass. 4116/2016 e inoltre Cass. Ord. 4334/2020), occorrerebbe rintracciare nell’avviso di cessione in blocco in favore della società cessionaria, pubblicato sulla G.U., gli elementi identificativi delle categorie di crediti ceduti, tali da condurre ad individuare tra questi “senza incertezze” il credito derivante dal mutuo ipotecario di che trattasi.
Ebbene, a detta del Giudice dell’esecuzione “l’avviso di cui sopra, su cui si è fondata la richiesta di pignoramento immobiliare, non ha consentito affatto l’individuazione univoca dei crediti ceduti in quanto, per un verso, ha richiesto che detti crediti soddisfino cumulativamente ben cinque criteri non immediatamente applicabili al mutuo in esame per carenza di ulteriori elementi informativi e, per altro verso, ha escluso dalla cessione una serie di crediti che rispondano ad almeno uno dei criteri oltre indicati oppure che siano vantati nei confronti di debitori identificati con gli NDG riportati in un nutrito e fitto elenco incluso nel medesimo avviso”.
Pertanto il Tribunale ha affermato che non è dato sapere se il credito da mutuo fondiario azionato nella esecuzione in esame fosse ricompreso tra quelli ceduti dalla Banca alla SPV (e successivamente alla società pignorante), non potendosi, allo stato degli atti, neppure scartare una eventuale inclusione dei mutuatari tra i debitori “esclusi”.
Ferma la pregnanza del suddetto rilievo, il Giudice dell’opposizione ha accolto anche l’eccezione di nullità del pignoramento, in riferimento al bene n. 1 staggito per la quota indivisa di ½ della piena proprietà, a carico di un soggetto defunto quasi un lustro prima dell’avvio della procedura esecutiva.
Alla luce di quanto sopra l’esecuzione è stata sospesa e la società di recupero crediti è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti.
(Trib. Pistoia Esecuzioni Immobiliari 13.10.2022)
Ordinanza 13.10.2022 Trib. Pistoia esecuzione n.r.g. 44-2022
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