Nota – Riforma Crisi d’Impresa

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Nota – Riforma Crisi d’Impresa  (Titolo)

Il d.lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) ha riformato significativamente la normativa in materia di responsabilità degli organi gestori e di controllo delle imprese, siano esse organizzate in forma collettiva, ovvero individuale.

Il cuore della riforma è il novellato art. 2086 c.c., a mente del quale  “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti  previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Viene, così, codificato e formalizzato l’obbligo di dotarsi di un modello organizzativo finalizzato alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi, cui si affiancano: i) da un lato, sanzioni più severe per gli amministratori (e organi di controllo) in caso di successiva perdita della continuità aziendale; ii) dall’altro, misure premiali per coloro che – dopo aver istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguati – abbiano anche adottato tempestivamente le misure atte a mitigare il rischio di insolvenza.

Infatti, ai sensi del novellato art. 2476 c.c. “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale … (omissis)”.

L’obbligo di adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili è già in vigore dal 16.3.2019, e – a decorrere dal 15 dicembre 2019 – diverrà altresì obbligatoria, per le imprese che superino (anche uno solo de) i limiti dimensionali di: 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi e 20 dipendenti, la nomina di un organo di controllo.

In particolare, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 14/2019 : “L’organo di controllo, il revisore contabile, la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Più recentemente, ed in attuazione dell’art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 14/2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i cc.dd. “Indici dell’allerta”, che sono stati sottoposti al Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa approvazione. Tali parametri per la valutazione della sussistenza di un eventuale crisi dell’impresa entreranno formalmente in vigore, insieme al resto del Codice della Crisi, nel mese di agosto 2020 (salvo proroghe), ma rappresentano già oggi il benchmark di riferimento, per l’attività degli amministratori e degli organi di controllo.

È evidente come il rapido intensificarsi degli adempimenti imposti dalla più recente normativa, e le gravissime conseguenze patrimoniali, per amministratori e sindaci, in caso di loro inosservanza, impongano un adeguamento della struttura organizzativa aziendale, con misure che risultino coerenti con la natura e le dimensioni dell’impresa.

A supporto del management aziendale, gli Studi scriventi offrono la propria consulenza professionale, sia per i profili squisitamente legali, sia per quelli economico – amministrativo – contabili, grazie all’esperienza maturata nel settore della crisi d’impresa.

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